|
Pertanto, l’aggravante di clandestinità è stata considerata incostituzionale, per violazione dell’art. 3 e dell’art. 25 della Costituzione, perché la sua unica giustificazione sarebbe «una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere». Più chiaro di così. Il reato di immigrazione clandestina, invece, ha superato l’esame della Corte. Ma, nel leggere la sentenza, sembra che la Consulta abbia lasciato dei margini per ulteriori esami, laddove le ordinanze di rinvio investano profili che, fino ad esso, sembrano non essere stati sollevati. La Consulta, infatti, ha sottolineato come, sebbene la classificazione dell’immigrazione irregolare come reato rientri «nella discrezionalità del legislatore», tale discrezionalità potrebbe «formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli e arbitrarie». Insomma, la partita resta ancora aperta. Provvidenzialmente.
|