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REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
LA PARTITA È ANCORA APERTA

 su www.unità.it (10/07/2010)

La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni delle sentenze con le quali ha affrontato la questione della legittimità dell’aggravante di clandestinità (249/2010) e del reato di immigrazione clandestina (250/2010). In relazione all’aggravante di clandestinità, la Consulta ha affermato senza mezzi termini che i diritti inviolabili spettano «ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» e, pertanto, «la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale ».

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Pertanto, l’aggravante di clandestinità è stata considerata incostituzionale, per violazione dell’art. 3 e dell’art. 25 della Costituzione, perché la sua unica giustificazione sarebbe «una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere». Più chiaro di così. Il reato di immigrazione clandestina, invece, ha superato l’esame della Corte. Ma, nel leggere la sentenza, sembra che la Consulta abbia lasciato dei margini per ulteriori esami, laddove le ordinanze di rinvio investano profili che, fino ad esso, sembrano non essere stati sollevati. La Consulta, infatti, ha sottolineato come, sebbene la classificazione dell’immigrazione irregolare come reato rientri «nella discrezionalità del legislatore», tale discrezionalità potrebbe «formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli e arbitrarie». Insomma, la partita resta ancora aperta. Provvidenzialmente.

 

 
 

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