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È POSSIBILE IPOTIZZARE IL SUPERAMENTO DELL'INSEGNAMENTO CONCORDATARIO DELLA RELIGIONE CATTOLICA?
di Osvaldo Roman, su scuolaoggi.org (12/05/2010)
(scritto dopo la Sentenza del TAR e prima di quella del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010)
È questo l’interrogativo, come vedremo molto ingenuo, che a seguito delle polemiche che hanno accompagnato la Sentenza del Tar del Lazio, che esclude l’IRC dalla determinazione dei crediti scolastici, si sono posti alcuni commentatori di parte non clericale e in specie alcuni articoli di Eugenio Scalfari e di Giancarlo Bosetti apparsi su La Repubblica nella seconda metà del mese di agosto.

Questi commentatori giustamente mostrano grande preoccupazione per la gravità che potrebbe assumere a breve una situazione di coartazione di massa dei diritti delle minoranze religiose ormai presenti, per effetto dei fenomeni migratori, in dimensioni considerevoli, nella scuola statale.
Le ipotesi prospettate vanno dall’introduzione di un insegnamento obbligatorio (sostitutivo di quello concordatario) riguardante una sorta di storia delle religioni in chiave antropologica, alla presenza di insegnamenti diffenziati per fede. Si prende in esame anche il rafforzamento delle attuali materie alternative fino alla possibilità prevista, dalla non ancora abrogata, ma sul punto non applicata, legge del ’29 sui culti ammessi che consentirebbe alle minoranze religiose di chiedere ed ottenere spazi nelle scuole per un insegnamento ai figli della propria confessione.
Gli argomenti e i toni con cui gli ambienti cattolici clericali, sia confessionali che laicali, hanno accolto e commentato tale sentenza dimostrano la più totale chiusura per le suddette preoccupazioni e non lasciano ben sperare per il futuro. Si deve inoltre notare che hanno brillato per la loro assenza i settori non clericali del cattolicesimo italiano sia sul fronte confessionale che su quello laicale, e ciò vuole dire sicuramente molto circa le attuali condizioni della Chiesa cattolica in Italia.
Per comprendere fino in fondo la natura ultraclericale di tale intransigente chiusura occorre a mio parere partire in maniera corretta, circostanza raramente verificatasi nella vicenda in questione, dai reali contenuti della materia oggetto della contestazione e dall'effettiva collocazione dell’IRC nel concreto ordinamento normativo determinatosi dopo l’approvazione del nuovo Concordato soprattutto in virtù delle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale a cavallo della fine degli anni ottanta.
Con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, di conseguenza viene negata la partecipazione “a pieno titolo” agli scrutini da parte degli insegnanti di religione. Il TAR ha infatti affermato che “l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica”.
Il TAR sostiene che l’interpretazione data dal Ministero dell’Istruzione “ha portato all’adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d’esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all’insegnamento della religione cattolica”.
I ricorsi erano stati promossi a partire dal 2007 da alcuni studenti e studentesse con numerose associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche. Ad esse il TAR ha riconosciuto la richiesta “di tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che […] sono tutelati direttamente dalla Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo"
Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che “sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento dell’insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata.
"In una società democratica" ha affermato il TAR, "certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali".
A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che “lo Stato, dopo aver sancito il
postulato costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto “noto”, non può conferire ad una determinata confessione una posizione “dominante” - e quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima netta poziorità – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno”, infatti "qualsiasi religione- per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”.
E' importante avere presente che la Sentenza del Tar Lazio del luglio 2009 rappresenta lo sviluppo di una vicenda giudiziaria che era iniziata con l’Ordinanza 2408 pronunciata dallo stesso TAR il 23 maggio 2007 contro l’Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 ( art. 8- credito scolastico, par. 13,14) relativa agli Esami di Stato di quell’anno scolastico. Le motivazioni con cui il Tar Lazio aveva accolto la richiesta di sospensiva relativa ai paragrafi 13,14, analoghe a quelle del luglio 2009, si fondavano - sulla violazione del T.U. della legislazione scolastica (D.P.R. 294/97, art. 309) che dispone che l’insegnamento della religione cattolica non fa parte della pagella scolastica e il profitto e l’impegno degli alunni viene comunicato ad alunni e famiglie con una “speciale nota” a parte, a cura del docente.; - “sul piano didattico- sono parole del TAR- l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico”(..) per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive”.
Il Presidente della Sesta sezione del Consiglio di Stato, con una procedura molto stravagante, annullò provvisoriamente (sino al giorno successivo agli scrutini!), senza contraddittorio e senza motivazione, la suddetta ordinanza cautelare del TAR.
La Sentenza del Tar del luglio scorso rappresenta dunque la decisione di merito sia sul ricorso riguardante l’O.M. n. 26/07 sia su quello riguardante l’ordinanza per l’anno scolastico successivo 2007-08(l’analoga OM per l’anno 2008-09 non era in giudizio).
Il Regolamento sulla valutazione DPR n. 122, controfirmato da Presidente della Repubblica il 22 giugno, ed entrato in vigore il 19 agosto 2009 dopo la sua pubblicazione sulla G.U. è stato erroneamente presentato come una risposta al TAR e come un ristabilimento della situazione prefigurata dalle ordinanze ministeriali.
In realtà le cose non stanno esattamente come le hanno presentate gran parte della stampa e i commenti di parte clericale.
Questo è un governo molto disinvolto sul piano del rispetto delle regole procedurali e dei ruoli istituzionali. Si ricordi che in una situazione analoga, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 200, del 24 giugno pubblicata in G.U. il 2 luglio 2009, che cancellava una parte del Regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica e obbligava ad una riscrittura della rimanente, ha lasciato pubblicare tale Regolamento(D.P.R. n. 81) sulla G.U. del 3 luglio, nella stesura originaria. Ancora oggi se n’avvale per motivare Circolari e disposizioni varie! E’ tutto nello stile piduista di tale compagine che anche il Regolamento sulla Valutazione esca anche prima dell’esito del preannunciato ricorso al Consiglio di Stato! Era già controfirmato da due mesi dal Presidente della Repubblica giaceva nella corsia di pubblicazione sulla G.U, poteva restarci ancora, ma perché preoccuparsi di una circostanza che invece poteva essere sfruttata favorevolmente?
In quanto al merito occorre tenere presente che l’art. 6 del nuovo Regolamento non è conforme al dispositivo presente nelle O.M. Infatti vi si prevede che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”(comma 3).
Le ordinanze impugnate recitavano invece: “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.” (art. 8, co. 13-14).
Come si vede la burocrazia ministeriale era stata molto più prudente e reticente nell’esplicitare la formula adottata nelle Ordinanze in un documento come il Regolamento che, sottoposto al parere del Consiglio di Stato, doveva essere poi controfirmato dal Presidente della Repubblica.
In ogni modo se il Regolamento tratta in maniera ambigua la materia contestata dei crediti in altre sue parti sempre in materia di IRC, come vedremo in seguito, presenta soluzioni inaccettabili e contrarie allo stesso Concordato.
Un dato è certo: la Sentenza del Tar del Lazio non è un proclama ideologico ma si rifà puntualmente alle decisioni della Corte Costitituzionale.
E’ molto significativo che tali correlazioni non siano state prese in considerazione dai suoi detrattori di parte clericale, Gelmini in testa, perché era quello il terreno su cui si doveva sviluppare ogni rilievo di carattere critico. E auspicabile che la preannunciata riflessione che la CEI realizzerà a settembre sull’argomento riguardi tale trascurata materia.
Si tratta di una materia, quella delle condizioni poste dalla Corte Costituzionale per la costituzionalità del Concordato, che evidentemente non poteva riguardare la cultura degli estensori del comunicato con cui la Gelmini ha preannunciato il 12 agosto il ricorso del MIUR al Consiglio di Stato. Fra i vari sproloqui di carattere ideologico sull’importanza della religione cattolica si inserisce una splendida topica riguardante il fatto che “l’insegnamento di R.C. non costituisce un credito scolastico ma un credito formativo e non incide in maniera diretta sul voto finale”. Testuale sul sito del Ministero! E’ evidente che l’amanuense ministeriale ignora la Circolare n. 49 del 24 febbraio 2000 che regola i crediti formativi, prevedendoli solo per attività extra scolastiche, debitamente certificate per la valutazione da parte dei rispettivi consigli di classe. Tale non è certamente il caso dell’IRC!
Se vogliamo entrare realmente e seriamente nell’argomento dobbiamo considerare i seguenti passaggi:
1) E’ pacifico per tutti che ai sensi dell’art. 309 del T.U. D.lgs. 297/94, la valutazione di religione cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica e che, in base ad una normativa che risale addirittura al precedente Concordato, quando l’IRC era una materia obbligatoria, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae;
2) di conseguenza essa non concorre a definire la media dei voti che secondo la Tabella allegata al DPR 323 del 23/0771998 e successive modificazioni concorre alla definizione dei punteggi per i crediti scolastici;
3) il punteggio per il credito scolastico viene quindi determinato sulla base della media dei voti conseguiti (quindi nelle materie che danno luogo a voti), con un oscillazione aggiuntiva che viene determinata in considerazione dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, nonché degli eventuali crediti formativi;
4) l’IRC non concorre ai crediti formativi, esterni alla scuola;
5)l’IRC non rientra neppure, per il proprio statuto, tra le materie complementari ed integrative.
Ma il vero problema che rende non valutabile tale insegnamento ai fini del credito scolastico e che tale evenienza creerebbe come ha evidenziato il Tar una condizione privilegiata per chi se ne avvale e discriminatoria verso chi ha il diritto di non avvalersene senza subire alcuna limitazione o condizionamento nel suo stato di non obbligo.
La materia del contendere è circoscritta in tale preciso ambito ed è regolata dalle sentenze della Corte Costituzionale.
Non riconoscerlo significa non riconoscere la validità di tali sentenze.
Se esaminiamo le più autorevoli prese di posizione di parte clericale pronunciate in questa occasione e le confrontiamo con le suddette sentenze tale ipotesi risulta disgraziatamente confermata. Da essa e da non altro deriva il rischio denunciato di recente da L.Berlinguer del manifestarsi di un nuovo conflitto religioso che riporti il Paese alla situazione del 1984 e delle Circolari Falcucci.
Vediamo le autorevoli dichiarazioni di esponenti clericali.
Il vescovo Michele Pennisi commissario CEI per l’educazione cattolica , in un’intervista rilascita alla Stampa il 12 agosto definisce la sentenza del Tar Lazio “vergognosa e gravissima”. Perché “la religione è una materia come le altre”. E aggiunge “è una vergogna che i professori di religione siano discriminati per sentenza da quanti non conoscono il sistema di istruzione e non sono mai stati in una scuola”.”All’allievo che fa collezione di francobolli (materia opzionale)(sic!) vengono riconosciuti crediti scolastici, mentre non ottiene nulla che frequenta religione”
“Si dà ai ragazzi un messaggio negativo, diseducativo”…”I ragazzi che scelgono religione hanno diritto di essere poi giudicati su tale materia” “Non possiamo restare in silenzio di fronte a questa assurdità”.
Lo stesso giorno sul Corriere della Sera il prof. Giuseppe Dalla Torre magnifico rettore della Libera Università Ssma Maria Assunta (LUMSA), consultore della congregazione vaticana per l’educazione cattolica e docente di rapporti fra Chiesa cattolica e comunità politica nelle università ecclesiastiche, in attesa di leggere il testo della sentenza, affermava che “in base alle disposizioni vigenti, alle norme del Concordato e alle Intese tra la CEI e il MIUR, l’insegnamento della religione cattolica è un insegnamento curriculare per chi lo sceglie. Quindi è evidente che chi non lo sceglie ha il diritto di non essere oggetto di giudizio da parte di un insegnante non scelto. Viceversa chi lo ha scelto ha non solo il dovere di seguirlo ma anche il diritto di essere giudicato e di aspettarsi un giudizio finale. Quindi mi pare che non sia condivisibile questa interpretazione che dà il TAR.” “La libertà religiosa è un diritto che viene garantito nel momento in cui a ciascuno è offerta la possibilità se volere o non volere l’insegnamento della religione cattolica”.
Il magnifico rettore è convinto che “ci sia da attendersi un appello al Consiglio di Stato tanto più che sul punto c’è una giurisprudenza molto abbondante soprattutto degli anni 80 e 90, comprese delle sentenze della Corte Costituzionale. Mi sembra quindi assai difficile che questa sentenza possa trovare accoglienza da parte del Consiglio di Stato.”
Della non discriminazione che deve caratterizzare la scelta di avvalersi o di non avvalersi e dei contenuti delle Sentenze dell’Alta Corte in questi ragionamenti non vi è traccia. Vi sono solo, espliciti, un esito e un invito: se volete la valutazione aggiuntiva per i crediti siete liberi di scegliere l’IRC.
Lo spirito liberale e democratico è totalmente assente in queste prese di posizione. Per fortuna però non si ricorre, come hanno fatto alcuni parlamentari clericali, all’argomento squisitamente illiberale che “in tal modo si discrimina la scelta della maggioranza”.
Nessuna delle valutazioni critiche di parte clericale si pone il problema di valutare in quali condizioni vengono offerte oggi le cosiddette materie alternative e più in generale qual è la situazione in cui si trovano gli studenti che non si avvalgono dell’Irc e in specie i più giovani tra loro. Esamineremo più avanti il problema.
Se si confrontano tali tesi con i contenuti della normativa concordataria e costituzionale l’effetto è drammatico e preoccupante per i futuri sviluppi della pace religiosa nel nostro paese ormai multietnico.
Le sentenze della Corte Costituzionale introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l’iniziale impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un’ottica di “opzionalità”, cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti.
Data l’attesa oggi riposta nei pronunciamenti del Consiglio di Stato è opportuno ricordare, a chi se lo è dimenticato, che nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa concordataria fu praticato da parte dei ministri clericali il tentativo di considerare obbligatoria la scelta della materia alternativa. Per la precisione nel giugno del 1987 il Tar del Lazio riconosce la facoltatività dell’IRC ma nell’agosto del medesimo anno il Consiglio di Stato, in seguito al ricorso presentato dal Ministro, ripristina l’opzionalità obbligatoria. Ma nell’aprile 1989 l’Alta Corte spazza via tutte le cartacce prodotte dai Ministri e da tale Consiglio spiegando che chi non sceglie l’IRC si trova in uno stato di non obbligo.
I principi presenti nelle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, si possono così sintetizzare:
•“i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;
•la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
•il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
•la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano;
•l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);
•la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro
insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella
interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”;
•“lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale.”
•“Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.”
L’egregio prof. Dalla Torre per la prossima intervista e tutti i vescovi per il loro prossimo incontro dovrebbero rileggere questi principi magari nel loro testo integrale facilmente reperibile.
Tra le modifiche apportate dal nuovo Concordato alla normativa dell’IRC, conseguente alla facoltatività curriculare della medesima, si colloca quella della libertà di scelta di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento senza che tale scelta comporti alcuna discriminazione. Tale tutela dei non avvalentesi non era ovviamente prevista nel Concordato mussoliniano.
Si tratta di una tutela che discendendo da una norma concordataria avrebbe dovuto impegnare per il suo rispetto entrambe le parti contraenti. Ciò non è avvenuto da parte del MIUR ma neanche la CEI si è mai posto tale problema nei suoi pur numerosi interventi. La condizione spesso assai dolorosa di alcune centinaia di migliaia di giovani e spesso di giovanissimi tenuti in attesa in locali inidonei e spesso privati della possibilità di usufruire delle richieste attività didattiche alternative non ha mai commosso o appassionato i governanti e le stesse autorità ecclesiastiche che in questi casi hanno sempre saputo riproporre solo la possibilità di avvalersi per evitare inutili sofferenze e autentici maltrattamenti. Nei 25 anni trascorsi dall’entrata in vigore della nuova normativa nessuno può oggi negare che lo Stato non abbia fatto fronte ai propri impegni in ordine all’obbligo di garantire ogni adeguato strumento economico e organizzativo per la fruizione dell’IRC. E’ stato perfino introdotto, con numerosi vizi di costituzionalità, un ruolo per gli insegnanti di RC, ruolo che non esisteva quando nel precedente Concordato tale insegnamento era obbligatorio! Non si può indubbiamente sostenere che sia avvenuto altrettanto per quanto riguarda la tutela degli studenti che non si avvalevano dell’IRC. Le quattro opzioni per essi previste in attuazione delle Sentenza della Corte Costituzionale, attività didattiche e formative, studio individuale, nessuna attività, non presenza nei locali scolastici, sono di fatto rimaste sulla carta in quanto affidate unicamente alla gestione delle scuole prive di adeguati mezzi per sostenerle. Per il loro effettivo esercizio non è stato previsto alcun monitoraggio ministeriale e alcun sostegno economico.
Alla mancata organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale per le scelte dei genitori e degli studenti si sono sovente accompagnati: la consegna di moduli di scelta modificati unilateralmente dai Dirigenti scolastici; il tentativo di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa; l’impedimento a cambiare la scelta da un anno all’altro; la mancanza di informazione ai genitori e studenti sulla possibilità di scegliere ogni anno, entro il mese di gennaio, se avvalersi o meno; le collocazioni orarie dell’IRC che impediscono di usufruire della possibilità di uscita dalla scuola, in particolare nella scuola dell’infanzia ed elementare.
Tale situazione è stata drammaticamente documentata in una recente risposta che il sottosegretario Pizza ha fornito ai parlamentari che interrogavano il governo su tale materia (5-01237 Ghizzoni: Sulle attività didattiche per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica).
Le interroganti segnalavano(circostanza che si sta puntualmente verificando ovunque in questi giorni che precedono l’inizio del nuovo anno scolastico) che negli anni scolastici passati e in quello in corso, le attività didattiche e formative e quelle individuali con assistenza di personale docente (suddette opzioni a) e b) del suddetto modulo E allegato all’iscrizione) sono state prevalentemente svolte, nella scuola primaria, dall’insegnante di classe nelle ore di contemporaneità con l’insegnante di religione cattolica (o da insegnante di altra classe, se il titolare insegnava religione), mentre nella scuola secondaria di primo grado tali attività sono state garantite, in generale, dagli insegnanti di lettere con cattedre a 15 ore che Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che abolisce le ore di compresenza e contemporaneità nella scuola primaria, mentre il Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, prevede che le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, siano ricondotte a 18 ore settimanali. L’interrogazione segnalava che con tale normativa per garantire lo svolgimento delle attività didattiche alternative alla religione cattolica si dovrebbe poter ricorrere ad ore di lavoro straordinario del personale a valere sul Fondo d’Istituto, sul quale dal prossimo anno scolastico graverà anche il pagamento delle 2 ore di insegnamento aggiuntivo rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti. Le interroganti chiedevano come il MIUR intendeva assicurare, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, lo svolgimento delle attività didattiche, formative e individuali con assistenza di personale docente.
Il fantasioso sottosegretario riferisce alle stupite parlamentari che “ciascuna istituzione scolastica, secondo le proprie specificità e la realtà in cui opera, come per il passato, saprà individuare le soluzioni che consentano di corrispondere adeguatamente alle richieste degli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica”.
Con riguardo poi alla richiesta di incrementare il fondo d'istituto al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di corrispondere eventuali ore aggiuntive ai docenti individuati a garantire lo svolgimento delle attività richieste, precisa “che le risorse assegnate possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica o all'assistenza all'attività di studio e/o di ricerca individuale ove richiesto”.
Questa è la tutela che fornisce lo Stato per l’attuazione della non discriminazione in relazione alla scelta di non avvalersi!
Il Miur finge di non sapere che nello stato di previsione della spesa esistono in ogni Ufficio scolastico regionale specifici capitoli di spesa(Spese di Funzionamento della Missione Istruzione scolastica per ogni ordine scolastico) che oltre all’IRC riguardano anche lo svolgimento delle materie alternative. Tali risorse, anche per il progressivo ridursi degli insegnanti di RC a tempo determinato, a luglio sono state dimezzate con la legge di assestamento del bilancio 2009. Ad es. in Lombardia, per la scuola secondaria superiore, il capitolo è il 2150 ed è stato ridotto dai 58.415.644 euro della previsione ai 28.170.642 dell’assestamento.
Il Miur non conosce l’utilizzo di tali fondi perché non ha mai monitorato il fenomeno delle scelte. Di questo monitoraggio se ne occupa la CEI che, in collaborazione con
l’Osservatorio socio-religioso del Triveneto, ogni anno publica uno specifico Annuario che riguarda le scelte. Dall’Annuario 2006 relativo al 2005/2006 emerge
che il numero degli avvalentesi di quell’anno scolastico corrisponde al 91,6 per cento degli alunni della scuola statale con un calo dello 0,2% rispetto l’anno passato.
In realtà ci sarebbe molto da fare per dare pari dignità e pari agibilità alla scelta di non avvalersi superando l’attuale montagna di discriminazioni.
Ad esempio dovrebbe:
Essere realizzata una valutazione annuale da parte del MIUR del numero, e della distribuzione per tipo di scuola e area geografica, delle scelte effettuate dagli studenti per avvalersi o non avvalersi dell’IRC;
esistere una previsione specifica, nel Bilancio di previsione, della spesa annuale necessaria per il pagamento dei docenti da impegnare nello svolgimento delle materie alternative in caso di non disponibilità nell’organico dei docenti in servizio.
essere ripristinata la previsione legislativa della “scelta annuale” garantita dal comma 3 dell’art. 310 del T.U. 297/94 ma violata dalle disposizioni amministrative riguardanti le iscrizioni;
garantita in tutte le scuole l’effettiva possibilità di accedere a tutte le opzioni attualmente previste per i non avvalentesi;
garantito, compatibilmente con le concrete situazioni di ogni scuola, il diritto ad una collocazione oraria dell’IRC non discriminatoria e tale da consentire l’entrata ritardata o l’uscita anticipata dei non avvalentesi;
prevista ovunque per gli studenti non avvalentesi figli di emigrati la possibilità di utilizzare gli orari assegnati alle materie alternative per attività di recupero linguistico;
garantito che l’assegnazione della funzione di maestro a 24 ore di lezioni settimanali non dovrà discriminare i docenti che non svolgono l’IRC. Le due ore settimanali non destinate a tale insegnamento dovranno, se necessario, essere utilizzate per le materie alternative e specialmente per quelle destinate al recupero linguistico;
nelle classi di scuola elementare che prevedono il maestro unico essere sempre prevista la possibilità di garantire tutte le opzioni previste per i non avvalentesi e in particolare la possibilità di svolgere le materie alternative o lo studio individuale assistito;
nelle classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell’infanzia in cui la maggioranza degli studenti e l’insegnante di classe non risultano impegnati nelle attività concernenti l’IRC, sono gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento che lasciano la classe;
eliminata, in quanto incostituzionale, la possibilità di passaggio dei docenti di RC nei ruoli ordinari di altri insegnamenti, sulla base del punteggio conseguito nell’insegnamento concordatario. Ciò in virtù di quanto previsto per la mobilità professionale (art.4, comma 3 della legge 186/03) che prevede per i docenti in esubero oppure per i docenti cui sia stata revocata l'idoneità da parte dell'autorità diocesana, qualora in possesso dei relativi titoli, la possibilità di collocamento in altri ruoli di insegnamento.
eliminata ogni disparità di trattamento economico fra gli insegnanti a tempo determinato;
Si diceva all’inizio di questa nota che il Regolamento sulla valutazione presenta altri problemi oltre quello dei crediti scolastici. (Il DPR n. 122 è del 19 agosto 2009. La data è quella dell’entrata in vigore e non come furbescamente scrive l’Amministrazione quella (26 giugno) della controfirma presidenziale. La circostanza è rilevante perché prima o dopo giungerà al giudice amministrativo o costituzionale la questione della durata della delega per la delegificazione e gli artifici creati con l’art. 17, comma 25, del Decreto legge n. 78 giungeranno al pettine della verifica della loro legittimità costituzionale).
Mi occupo in questo contesto solo di quelli che riguardano il ruolo degli insegnanti di Religione cattolica. Le occasioni di voto a maggioranza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti si sono moltiplicate anche in relazione alle modalità di valutazione del comportamento previste perfino nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
L’intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e la C.M. n. 9/1991 precisavano, dando attuazione alle previsioni di non discriminazione stabilite dalle allora recenti Sentenze dell’Alta Corte, che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
E’ accaduto invece che la Gelmini ha modificato il Concordato con la Santa Sede. Si tratta di quanto previsto al comma 4, articolo 2, e al comma 3 dell’articolo 4 del suddetto Regolamento.
Infatti, essi recitano:
”La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.”
E’ veramente deplorevole che il ministro Gelmini e con lei tutti i funzionari ministeriali preposti alla stesura del Regolamento e con loro la benemerita Sezione di controllo sugli atti amministrativi, del Consiglio di Stato, abbiano ignorato che il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante l’esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ha subito una successiva revisione, il 13 giugno 1990, regolarmente concordata tra le parti contraenti del Concordato che apporta una modifica aggiuntiva al punto 2.7 della stessa Intesa.
In seguito a tale modifica aggiuntiva il punto 2.7 é divenuto il seguente:
2.7 I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’IRC, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale
Tale aggiunta, non risulta nell’art. 309 del Testo unico, forse proprio in quanto norma bilaterale e concordataria, ma non di meno è pienamente vigente nel nostro ordinamento.
Non si comprende quindi perché al citato articolo 2, comma 4, del Regolamento si evochino eventuali modifiche dell’Intesa.
Le modifiche ci sono state!
Quella che stabilisce che “nello scrutinio finale , nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’IRC, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale” assume un particolare significato per molte delle norme scritte nel Regolamento che lo stesso Regolamento ignora. Ciò vale in particolare in tutti i casi in cui per il profitto o per il comportamento è previsto un voto di maggioranza nei consigli di classe. Ciò sia con riferimento agli studenti che si avvalgono dell’IRC e che sono valutati dal relativo docente e sia anche, per l’evidente disparità di trattamento che si verrebbe a determinare in violazione di principi di uguaglianza già ribaditi dalla Corte Costituzionale in suoi precedenti pronunciamenti, per gli studenti che non si avvalgono. In sostanza a parità di esiti negativi nelle materie curriculari comuni il voto del docente di RC, se determinante, può decidere del voto sul comportamento e sulla bocciatura o sull’ammissione agli esami con esiti differenziati fra uno studente che si avvale e uno che non si avvale dell’IRC.
La modifica dell’Intesa citata stabiliva che tale voto fino a quando non è determinante, poteva continuare ad essere espresso. Nei casi in cui fosse stato determinante “diviene” (si badi bene c’è scritto diviene!) giudizio motivato iscritto a verbale.
Mi risulta che l’Ufficio legislativo della Presidenza della Repubblica abbia segnalato la questione al Miur e che questi abbia replicato sostenendo una tesi talmente assurda e cervellotica che dimostra la forte dipendenza dai settori più retrivi del Vaticano degli attuali responsabili degli uffici ministeriali.
La risposta ministeriale al quesito, che mi é stata inviata dal MIUR per conoscenza avendo io posto il problema con un articolo su Scuola Oggi rivolto al Presidente Napolitano, sostiene che come previsto in alcune decisioni degli organi di giustizia amministrativa la formulazione aggiuntiva del punto 2.7 dell’Intesa non significa che il docente di RC non partecipa al voto ma significa che vi partecipa e se la sua partecipazione dovesse risultare determinante si trascrive semplicemente la circostanza a verbale! Capite? Nel 1991 si modifica l?intesa per attuare una situazione di non discriminazione il Ministero sostiene che se il docente di Irc e determinante non solo vota masi scrive il fatto pure a verbale. Non se ne comprende la razio! Al danno si unisce la beffa? Si documenta un’ illegalità ai fini di un successivo ricorso? Ed infine per quale motivo si è integrata la vecchia Intesa? Se l’insegnante già allora qualora fosse risultato determinante votava tranquillamente, perché mettere a verbale il misfatto?
Ricercando i precedenti atti giurisdizionali ne ho trovati due. Si tratta di una decisione del Tar di Lecce che nel 1995 aveva sentenziato che il voto espresso dall’insegnante di religione doveva mantenere un “carattere decisionale costitutivo della maggioranza“.
Un’ altra decisione analoga riguarda il Consiglio di Stato che con l’OM 3 dicembre 2004, n. 5822 aveva stabilito che “Non si può ritenere che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale con ciò accogliendo un ricorso contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sentenza 8 settembre 2004, n. 325) che aveva stabilito l’esatto contrario. Quello che è singolare è che il Miur abbia considerato modificabile o interpretabile dal Tar o dal Consiglio di Stato un intesa concordataria.
Non a caso non viene ricordato a Viale Trastevere che un’interpretazione ufficiale di tale norma, che peraltro riguarda la semplice evidenza linguistica e colloca quell'innovazione nel contesto dell’epoca, è stata effettuata dal Ministro cattolico (ma non clericale) della P.I., G. Lombardi. Infatti rispondendo ad un’interrogazione parlamentare (n. 4-11580) il 29.11.1995 il ministro Lombardi ha esposto ufficialmente l’interpretazione che avrebbe dovuto essere valida e che è valida ancora oggi per tutte le scuole anche perché mai la CEI si è dichiarata ad essa contraria.
Riferendosi alla decisione del Tar di Lecce G. Lombardi dichiara ”una siffatta interpretazione non pare possa essere condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che, nella definizione della sopra richiamata Intesa, l’Autorità scolastica italiana e la CEI abbiano avvertito la necessità di aggiungere al precedente accordo del 1985 la precisazione riportata nel citato punto 2.7, sta evidentemente a significare la volontà delle parti a trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale.”
“ ……. Quando il voto dei docenti in parola diviene determinanate, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva e sull’ammissione agli esami.”
“D’altra parte se così non fosse, potrebbero verificarsi delle discriminazioni nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’IRC”
Non sembra infatti, che una pronuncia giurisdizionale, con effetti limitati al singolo caso possa essere presa a riferimento ai fini di una radicale revisione dell’attuale regime giuridico”
La Gelmini e i suoi scribacchini invece lo hanno fatto senza dichiararlo solennemente di fronte al Parlamento e alla stessa CEI che, qualora nel frattempo, come è assai probabile, avesse cambiato opinione, avrebbe l’obbligo di dirlo.
Anche per tali motivi il Regolamento sulla valutazione deve essere portato rapidamente in giudizio.
Non sono d’accordo con chi sostiene che questo tipo di questioni possono rappresentare dei diversivi di fronte all’impegno eccezionale che attende a settembre le scuole sottoposte al più grave attacco mai verificatosi nella storia della nostra Repubblica.
L’impegno sui temi dei diritti di libertà e di laicità sanciti dalla nostra Costituzione si salda organicamente con la difesa dei diritti all’istruzione che si vogliono colpire con l’infausta controriforma in atto. |